Il bollo auto, detto anche tassa automobilistica, può andare in prescrizione. Scopriamo tutti i dettagli e le relative tempistiche precise.
L’acquisto di un’auto comporta una serie di spese accessorie piuttosto onerose, che comprendono l’assicurazione, la revisione, gli pneumatici, la manutenzione ordinaria e straordinaria e molto altro ancora. C’è ovviamente anche il bollo auto, ovvero il tributo locale previsto in molti paesi, che è prevista dall’amministrazione finanziaria italiana. Esso grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana. Il suo versamento è a favore delle regioni italiane in cui il proprietario del veicolo vive.
La proprietà è presunta in seguito all’iscrizione del mezzo al PRA, ovvero il pubblico registro automobilistico. Si può però presentare una prova contraria in alcuni casi, come se si vende il veicolo, i contratti in cui la legge stabilisce che l’obbligato è diverso dal proprietario e molti altri. Sul bollo auto ci sono degli sconti per chi ha un’auto elettrica o ibrida o d’epoca, ed oggi vi parleremo di un aspetto molto interessante, vale a dire quello della prescrizione. Ecco quando diventa effettivo questo periodo, ed è molto importante conoscere bene tutte le tempistiche.
Bollo auto, ecco la verità sul periodo di prescrizione
Se vi state chiedendo se esiste una prescrizione per la tassa automobilistica, ovvero il bollo auto, la risposta è affermativa. Il termine di prescrizione di questa tassa è di tre anni, che iniziano a decorrere dal primo di gennaio successivo a quello del pagamento dovuto, e termina il 31 di dicembre del terzo anno. Inoltre, in riferimento ai pagamenti derivanti da contenzioso i canonici tre anni si ricominciano a computare dal 60esimo giorno intercorso dalla notifica dell’avviso.

Ma cosa significa, in realtà, periodo di prescrizione per il bollo auto? In sostanza, l’Agenzia delle Entrate o la Regione, responsabile della riscossione, ha tre anni di temo per richiedere il pagamento del bollo non versato. Nel caso in cui i tre anni passino e non avvenga la riscossione, colui che non ha versato la cifra in quegli anni non è più tenuto ad alcun versamento della quota.