Da amanti delle auto desideriamo sentire la sinfonia del motore ad ogni sgasata, ma che rischi si corrono a girare con una marmitta “truccata”? Vediamo come è disciplinata la questione nel Codice della Strada.
Il rombo del motore per gli appassionati può risultare una magica melodia. Tra le auto più rumorose di sempre non potevamo che trovare un gioiellino tedesco, la Porsche GT3 RS è una vera auto da corsa omologata per la strada: il 6 cilindri flat six aspirato raggiunge i 9.000 giri con un suono soave e metallico che riesce a toccare fino ai 108 decibel. Per i meno appassionati però tutto questo rumore viene visto come inquinamento acustico, vi sono infatti delle leggi che regolano la possibilità di emettere queste note rumorose.
Il Codice della Strada regola il troppo rumore di vetture, come vecchie FIAT, con scarichi non omologati. Sia se il suono eccessivo derivi da un impianto di scarico modificato o da un rumore causato da un danno al motore le norme sono ben precise. L’articolo 155 del CdS recita: “Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato“.
Marmitte auto: inquinamento acustico cosa dice la Legge
Con il termine dispositivo silenziatore si intende la marmitta. Questa può danneggiarsi accidentalmente durante la normale utilizzo della vettura. In tal caso bisogna ricorrere repentinamente alla riparazione in quanto secondo la sentenza 2685/2020 della Cassazione, affinchè un rumore sia identificato come molesto basta la valutazione soggettiva delle forze dell’ordine. Se l’agente rileva un rumore più forte del normale e si rischia una multa che può variare dai 42 ai 173 euro.
Tutt’altra sanzione pecuniaria è prevista per gli individui che modificano volontariamente l’impianto, manomettendolo e non rendendolo più omologato secondo legge. In questo caso si fa riferimento all’articolo 78 comma 1 del Codice della Strada che impone l’approvazione da parte della Motorizzazione “quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali”. Coloro che apportano modifiche alla vettura non sottoponendola al collaudo obbligatorio commettono un reato grave, la cui punizione prevede non solo una multa da 430 a 1.731 euro, ma anche il ritiro della patente.