Comprare auto usate che arrivano dall’estero può essere un affare: ecco tutte le regole da seguire a livello fiscale.
Quando compriamo un’auto usata che arriva dall’estero, precisamente da uno Stato membro dell’Unione Europea, dobbiamo seguire un percorso fiscale che ci consente di portare a termine l’acquisto secondo i parametri stabiliti dalla legge.
Ma quali sono i passaggi obbligatori, secondo il fisco, per stabilire l’acquisto e comunicarlo al sistema fiscale italiano? Vediamo subito come si acquista un‘auto usata dall’estero e cosa fare per comunicare lo scambio.
Quando l’acquirente vuole comprare un’auto usata dall’estero, i passaggi da seguire secondo la legge italiana sono vari e vanno seguiti con estrema attenzione per registrare l’acquisto e immatricolare l’auto comunicando l’avvenuto scambio della vettura.
Per prima cosa, l’acquirente deve verificare che colui da cui sta acquistando l’auto abbia registrato correttamente la la cessione nel regime del margine, anche detta cessione intra-unione. Questa cessione identifica lo scambio di beni che avviene tra due paesi diversi, entrambi membri dell’Unione Europea, i cui cittadini stanno scambiandosi un bene, come l’auto, che quindi deve essere trasportata da un Paese all’altro, passando per la frontiera.
Per le cessioni intracomunitarie non è prevista la fatturazione dell’IVA, ovvero la fattura di avvenuto acquisto, sia nel caso dell’acquirente sia nel caso de cedente, non sono imponibili di IVA italiana o estera, quindi sono calcolate senza imposta.
Per evitare di andare incontro a pesanti multe, l’Agenzia delle Entrate ha da poco stabiliti una nuova normativa per chi compra un’auto usata dall’estero: il compratore dovrà per prima cosa stabilire che sussistano tutti i documenti che regolarizzano l’acquisto e l’immatricolazione dell’auto, il libretto di circolazione e la proprietà. Inoltre, deve anche verificare che l’auto sia stata acquistata seguendo il corretto regime fiscale del paese in cui è stata immatricolata.
Quindi, se si tratta di un acquisto intracomunitario, l’acquirente deve in ogni caso corrispondere l’IVA italiana sull’acquisto all’estero. L’acquisto va quindi comunicato tempestivamente al fisco italiano e lo strumento da utilizzare viene definito esterometro, ovvero l’acquirente deve inserire in fattura anche i dati relativi alla fattura estera dell’acquisto (solo quando l’importo supera i 5.000 euro) e deve inserire nella causale della fattura l’esclusione IVA (TD19).
Questi dati vengono poi trasmessi all’Agenzia delle Entrate che li registra utilizzando il Sistema di Interscambio, che stabilisce tutte le comunicazioni informatiche tra gli stati membri UE.
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